Ultima modifica: 24 Giugno 2018

Divieto di fumo a scuola

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità

Circolare n. 57
del 11/10/2017

 

AI DOCENTI

AGLI STUDENTI

ALLE FAMIGLIE

AL PERSONALE ATA

 

OGGETTO: divieto di fumo a scuola

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

  • prevenire l’abitudine al fumo;
  • incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
  • garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
  • proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
  • promuovere iniziative informative/educative sul tema;
  • favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
  • fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.  (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)

All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie”.

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto. È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma.

Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Vanoni – Vimercate).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all’interno dell’Istituto “sostanze” vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all’applicazione del divieto le prof.sse Viviana Simonelli, Stefania Parravicini, Rita Casarotti con i seguenti compiti:

  • vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
  • vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica;
  • notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
  • Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
  • Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
  • Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
  • Direttiva PCM 14/12/1995
  • Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
  • Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
  • Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
  • Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
  • Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
  • Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
  • Legge 16/01/2003 n.3
  • art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
  • DPCM 23/12/2003
  • Legge finanziaria 2005
  • Decreto Legislativo 81/2008
-CCNL scuola 2006-2009
  • D.L. n. 81 del 9-04-2008
  • Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104.

Il personale ATA in servizio è tenuto:

  • ad arieggiare bagni e antibagni 10 minuti prima dell’intervallo;
  • alla vigilanza dei bagni e degli antibagni durante l’intero intervallo.

Si allega il regolamento di divieto di fumo approvato in Consiglio di Istituto del 28/09/2017.

 

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rauseo Mariella
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93




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