Ultima modifica: 30 Gennaio 2021

PTOF

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La legge 107/2015 comma 14 recita:

“1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte  le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente.  Il piano è il documento  fondamentale  costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche ed  esplicita la  progettazione  curricolare,  extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano  nell’ambito della loro autonomia. 

2. Il piano e’ coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale  a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed  economico  della  realtà  locale,  tenendo  conto  della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende  e riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,  anche di  gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti. (…)

4. Il piano e’ elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.  Il piano e’ approvato dal consiglio d’istituto”.

Al comma 16 prosegue così: “Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione  dei principi di pari opportunità promuovendo nelle  scuole  di  ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la  prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni

 




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